Raffigurazione della leggendaria Torre di Babele, Babilonia

Davide vs Golia – 5° puntata | Le macerie del Titolo V

Il Covid-19 arriva come un cigno nero o come un giudice supremo pronto a giudicare, porre in esame e in profonda crisi un sistema o un’idea di sistema, che in Italia per anni ha vissuto e governato da re, dove per anni si è pensato a rivoluzioni, riflessioni e modifiche, ma le idee hanno lasciato solo spazio prima a continui posticipi e dopo a profondi rimpianti.

 Si è già detto di come l’Italia si è mossa all’interno di un sistema normativo articolato e complesso, che come una perfetta rielaborazione della celebre torre biblica di Babele, la sua struttura istituzionale multilivello avesse tante teste per quanti pochi i loro effettivi poteri.

Si è già detto di come tale premessa avesse portato il Paese ad avere una gestione nazionale articolata e divisa al suo interno in altri diversi modus operandi gestionali, guidati dai singoli sistemi sanitari regionali e dai loro “governatori”, con un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) altamente decentrato, che attribuisce grande autonomia gestionale alle singole amministrazioni regionali, con strategie e modelli organizzativi dissimili tra di loro, anche in termini di qualità dei servizi offerti.

Inoltre, il regionalismo e il decentramento delle funzioni ha provocato nel corso degli anni, l’idea che i servizi sui territori debbano essere proporzionati in base alla ricchezza dei territori, generando una “meritocrazia della ricchezza ” dando anche la possibilità a numerosi presidenti di regione di porsi il quesito dell’autovalutazione delle proprie azioni e dei criteri sui quali richiedere le risorse nazionali.  Le differenze economiche e sociali hanno sviluppato inoltre un’elevata idea di sovranismo e autonomia regionale, dove alla base vige il principio “conta salvarsi da solo”.

Tutto ciò, unito all’effetto Covid-19, si è dimostrato essere il mix perfetto che creare quel pomo della discordia tale da mettere in dubbio le fondamenta e portare ad un confronto tra il Centro e le Sue periferie… il confronto!

Alla base di ciò non si può non dimenticare di approfondire il faro del conflitto, il tanto rinomato e citato caso della riforma del Titolo V e la sua storia.

La storia del Conflitto Stato vs Regioni

Ciò che si è verificato durante i primi mesi del 2020 durante l’emergenza sanitaria Covid-19 è stata un’ascesa, in termini di popolarità, della figura dei presidenti delle Regioni italiane. La loro figura, oltre che per la gestione dell’emergenza, risaltava per i vari “scontri” a distanza sostenuti tra di loro e lo Stato, a cui richiedevano maggiori poteri e autonomia. Questa loro richiesta non era però una novità. Dalla loro istituzione nel 1970, e in particolare a seguito della riforma costituzionale del 2001, quella tra Stato e Regioni è stata una storia di amore e odio piuttosto lunga, che si snoda attorno ad uno slogan: più autonomia/indipendenza!

Da questa parola d’ordine infatti si sono mosse varie correnti che da un lato valutavano una maggiore indipendenza come un’occasione di maggiore efficienza, per altri invece, solo una moltiplicazione degli sprechi.

Alla base della diatriba c’era perciò una diversa concezione di rapporto Stato-Regioni, contrapponendo da un lato l’idea di federalismo e autonomia con i principi dei “self-rule” e dall’altro l’idea del regionalismo, che tende ad assoggettare le regioni alla legislazione e alla finanza statale. Tra questi due estremi inoltre, si verifica anche il celebre caso dell’autonomismo, una dinamica del potere bottom-up, che si caratterizza per l’asimmetria nella ripartizione del potere di self rule, il quale viene negoziato bilateralmente fra le singole regioni e lo stato, in assenza di meccanismi di rappresentanza territoriale. L’Italia, tra queste vie, quale ha scelto?

La storia di questa “lotta” ha avuto inizio, sin da dopo l’unificazione dell’Italia, quando quest’ultima fu organizzata come uno Stato fortemente accentrato- sia a livello politico che amministrativo- dove non erano previsti degli enti territoriali regionali, per timori di istanze separatiste e per la forte frammentarietà e diversità tra i territori. Tali paure proseguirono anche dopo nel tempo e sino al 1970, le varie idee ed iniziative difficilmente riuscirono a prendere vita, lasciando tutto nella sfera dell’oblio, anche se la stessa Cost. tra i suoi articoli, nell’art.5 promuoveva e portava avanti l’idea di autonomia e decentramento tra i territori.

Solo con la legge del 17 febbraio 1968 n 108 furono emanate le prime norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni ordinarie e solo nel maggio del 1970 venne approvata la legge che le dotava delle risorse necessarie per funzionare. Con le prime elezioni dei Consigli Regionali avvenute nel 1970, le Regioni sono entrate definitivamente nella storia delle istituzioni italiane e hanno provveduto sin da subito all’approvazione dei propri statuti. Le Regioni del 1970 sono dotate di scarso potere di self-rule, largamente subordinate alla legislazione statale, senza rappresentanza nel parlamento nazionale e assoggettate ad un regime di finanza derivata, seguendo la prassi di un modello di “regionalismo”.

Con il passare del tempo però, provvedimenti come il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni nel 1977 e la nascita delle prime conferenze intergovernative nel 1988, le Periferie guadagnavano maggior terreno rispetto al Centro.

Sul punto delle conferenze intergovernative tuttavia urge precisare che, non essendo disciplinate e menzionate da nessuna norma costituzionale, tali organi nascevano e venivano regolati per rapporti di prassi e consuetudine, svolgendo più che un ruolo politico-strategico, in molti casi un mero ruolo tecnico-amministrativo, perdendo in molti casi il proprio ruolo di collante tra territori.

L’accentramento a mano a mano però lasciava spazio a nuove idee, più vicine a modelli non prettamente nostrani, come il modello federale tedesco, sviluppando una concezione di rapporti inter-istituzionali che considerava di più il ruolo dei territori, nasceva il cosiddetto periodo del “federalismo all’italiana”.  I provvedimenti che più di tutti hanno caratterizzato tale contesto sono stati:

  1. la riforma Bassanini, che, con il d.lgs 281/1997, che aveva previsto una maggiore collaborazione istituzionale attraverso il meccanismo delle conferenze intergovernative, con un maggior potere di partecipazione regionale al law-making, attraverso la presenza dei presidenti di Regione in sede di concertazione. La Conferenza Stato-Regioni con tale misura diveniva la sede ufficiale per formulare intese tra istituzioni locali e nazionali!
  2. l’elezione diretta dei Presidenti di Regione dal 1999, sempre più legittimati e protagonisti politici (da quel momento per il proprio maggior rilievo saranno spesso erroneamente chiamati “governatori”, forse quasi ricordando figure per ego anch’esse non prettamente nostrane);
  3. e la riforma della legge costituzionale del 18/10/2001 n 3, la riforma del Titolo V della nostra Costituzione!

La riforma del “Titolo V” della Costituzione poneva le premesse per una trasformazione radicale rispetto al precedente assetto degli enti locali. Lo spirito di tale provvedimento si manifestava sin dai concetti espressi dall’Art.114 modificato, dove la Repubblica, insomma, non si identificava più con lo Stato, ma risultava da tutti gli enti territoriali in cui trovava espressione la sovranità popolare.

La modifica più rilevante della riforma è data dal netto superamento del precedente riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, abrogando la precedente “clausola di supremazia” statale.

Prima del 2001, infatti, l’art. 117 della Costituzione stabiliva che la potestà legislativa statale era generale e, quindi, si estendeva a tutte le materie non di competenza regionale. Le Regioni infatti godevano di una funzione legislativa solo concorrente, cioè potevano legiferare nel dettaglio in materie tassativamente indicate e di scarsa importanza su cui avesse già legiferato, in termini generali, lo Stato. La modifica costituzionale operata dalla legge costituzionale n 3 del 2001 ha ribaltato la logica precedente, creando un modello di Stato policentrico, caratterizzato da un criterio di riparto delle competenze legislative tipico di uno Stato federale, in particolare molto simile al modello del federalismo cooperativo tedesco, basato su una forte autonomia dei territori, attraverso pratiche di cooperazione e concertazione nell’esercizio delle competenze condivise fra stato e regioni, e la previsione di una forma di rappresentanza territoriale che coinvolge i vertici dei governi regionali. Due sono state le novità di rilievo:

•la pari ordinazione tra il legislatore statale e quello regionale, i quali sono posti sul medesimo piano in quanto soggetti ai medesimi limiti. Nello specifico sia lo Stato che le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

•il rovesciamento del criterio di attribuzione della potestà legislativa tra Stato e Regioni: allo Stato non spetta più una potestà normativa generale, ma, al contrario, un potere legislativo esercitabile, solo ed esclusivamente nelle materie tassativamente determinate.

La coesistenza di due fonti legislative, statale e regionale e la loro pari ordinazione normativa a livello gerarchico generava però la questione su quale fosse la linea di demarcazione tra le due, ovvero stabilire le materie di competenza legislativa tra i due soggetti. L’Art.117, in seguito alla riforma del 2001 , presentava un elenco di materie oggetto di legiferazione, distinguendo e classificandole secondo tre categorie:

1.competenza esclusiva dello Stato (comma 2 Art.117 Cost.);

2.competenza concorrente (o ripartita) tra Stato e Regioni (comma 3 Art.117 Cost.), in cui si individuano alcuni settori nei quali si determina una suddivisione della funzione legislativa e delle funzioni che devono essere svolti sia dallo Stato che dalle Regioni, in cui al primo spetta il compito di determinare i principi fondamentali, attraverso leggi-quadro o leggi-cornice, alle seconde di emanare la legislazione specifica di settore;

3.competenza esclusiva delle Regioni.

Tra le tre risaltava la disciplina della legislazione concorrente, la quale elencava una serie di materie, tra cui spiccava la materia sanitaria tra i settori citati, in cui in sintesi veniva dato alle Regioni un potere decisionale esclusivo sull’organizzazione del proprio sistema e sulla gestione delle risorse economiche, umane e infrastrutturali nella sanità del proprio territorio e allo Stato il compito di disciplinarne linee-guida uniforme attraverso i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da assicurare su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, la riforma toccava anche il terzo comma dell’art.116 Cost., prevedendo infine la possibilità che la legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata possa attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a singole Regioni nelle materie di legislazione concorrente e nelle materie di legislazione esclusiva statale che riguardano l’organizzazione della giustizia di pace, l’istruzione e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. In questo modo si è aperta la strada per un limitato regionalismo differenziato: le Regioni, che lo ritenevano opportuno e che erano idonee a esercitare ulteriori competenze, potevano chiedere e ottenere il potenziamento della loro autonomia, a incominciare dai propri poteri legislativi.

Si ricordi inoltre, come lo stesso art.118 della Cost., disciplina anche lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali, proponendo il principio del parallelismo delle funzioni , facendo riferimento a tre principi: sussidiarietà , differenziazione  e adeguatezza . Tale meccanismo dell’art.118 però nella prassi si scontrava con l’attribuzione al Governo di significativi poteri di intervento, non esplicitamente previsti in Costituzione, ma ritenuti necessari per garantire le esigenze unitarie dell’ordinamento costituzionale.

La riforma inoltre attraverso il passaggio all’articolo 120 Cost. disciplina che: “La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”, ovvero costituzionalizza i principi di sussidiarietà e leale collaborazione  per l’esercizio delle competenze concorrenti e condivise.

La Costituzione revisionata riprendeva il multilevel constitutionalism europeo, attraverso il superamento del principio di omogeneità e di uniformità tra enti Regionali e introducendo, all’interno della tradizionale distinzione tra Regioni ordinarie e speciali, la possibilità di un parziale regionalismo asimmetrico.

In conclusione la riforma del Titolo V mutava radicalmente il panorama istituzionale italiano, lasciando anche numerosi interrogativi:

1.chi decide cosa in alcune materie? Lasciando la risposta volta per volta alla Corte Costituzionale e adito a numerosi casi di conflitto inter-istituzionale;

2.sulla sanità, la gestione regionale ha portato una maggiore diversificazione e frammentazione dei sistemi sanitari tra di loro (come precedentemente già ampiamente trattato).

Il post-riforma 2001, in un contesto fortemente mutato, si presentava con nuovi obiettivi nei rapporti Stato-Regioni, con figure sempre più forti e autonome, ovvero i Presidenti di regione, e il loro obiettivo politico di realizzare una “Repubblica delle autonomie ”. In particolare una delle richieste avanzate dai rappresentanti delle Regioni e degli enti locali era dotare di copertura costituzionale il sistema delle Conferenze e di adeguare la loro disciplina legislativa al mutato quadro costituzionale . In particolare si rimproverava alla riforma del 2001, il fatto che si lasciasse alla sola Corte costituzionale l’onere di individuare un punto di equilibrio e di bilanciamento tra istanze unitarie e ambiti di disciplina regionale, mentre l’unico organo di raccordo previsto a livello costituzionale rimane la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che l’art. 126 prevedeva dovesse essere esclusivamente consultata nei casi di scioglimento dei Consigli regionali e che presentava funzioni esclusivamente consultive, comportandone nei fatti l’impossibilità per tale organo di “ergersi a punto di riferimento istituzionale dei territori” .

Nei fatti i tentativi avanzati dai governi e dalle Regioni, come la possibile riforma costituzionale del 2005 e il disegno di legge delega per l’istituzione e la disciplina della “Conferenza Stato-Autonomie territoriali per la leale collaborazione tra Governo, Regioni, Province autonome ed enti locali”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre del 2006, si erano dissolti in un nulla , generando quasi un “blocco delle Conferenze” verificatosi all’inizio del 2010, sino al grave conflitto apertosi tra Stato, Regioni ed enti locali in occasione dell’approvazione della c.d. manovra estiva (d.l. 78/2010) .

Il fulcro di questo nuovo dibattito è stato però il federalismo fiscale, di cui portavoce di spicco c’era anche il Costituzionalista Mortati, secondo cui l’autonomia finanziaria era la pietra angolare del sistema regionale. La riforma del 2001, infatti predisponeva infatti le basi del superamento dell’assetto di finanza derivata, ma l’impossibilità nell’attuare le riforme necessarie ad attuare tutto ciò, aveva reso impraticabile tale idea, rendendo inoltre l’assetto al quanto poco chiaro. In particolare ciò che si auspicava attraverso l’autonomia finanziaria era un’idea di assimilazione quasi nelle prerogative tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale. Si ricordi però che le Regioni a Statuto Speciale  erano al momento della richiesta di autonomia, regioni periferiche (per insularità o prossimità ai confini nazionali), con un’economia debole, e la loro richiesta di forme speciali di autonomia era motivata essenzialmente dalla tutela della propria specifica identità storico/culturale e dalla preoccupazione di emarginazione da parte dello Stato centrale ; mentre le richieste attuali, oltre che a pervenire da condizioni completamente diverse, non potevano esercitarsi sulle Regioni a Statuto ordinario in basi ai limiti di finanza imposti dall’art.119 della Cost . La richiesta di finanza in deroga e le prerogative nascevano anche dal fatto che, con la riforma costituzionale del 2001 la differenza fra le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinario si era significativamente ridotta, mentre le disparità nelle modalità di finanziamento permanevano.

Dal 2001 si avviava perciò una nuova discussione, sfociata in vari tentativi regionali di conseguire una maggiore autonomia su alcuni settori, come la Toscana nel 2003 per i beni culturali, il Veneto e la Lombardia nel 2006-07 su molte materie, il Piemonte nel 2008 su sei materie.

Il momento centrale di tale processo è stato l’adozione della legge delega n 42 del 5 maggio 2009, che aveva avviato un percorso volto a ridefinire i rapporti economici e finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. In particolare secondo tale normativa, l’organismo motore dell’intero processo diveniva la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e la relativa Commissione tecnica paritetica, organi facenti capo alla Conferenza Unificata, un tentativo statale perciò di specializzare l’attività facente capo alle Conferenze intergovernative.

Tale legge aveva costituito la prima attuazione dell’art.119 della Cost., che sanciva l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali e disponeva che essi devono avere risorse autonome, derivanti sia da tributi ed entrate proprie sia dalla compartecipazione al gettito di tributi statali. Il potere di disporre di risorse proprie, nell’idea originaria, doveva aumentare il senso di responsabilità degli amministratori locali e regionali e impedire spese e sprechi inutili, in realtà però il risultato è stato che: in dieci anni le regioni italiane spendono 89 miliardi di euro in più e sono sempre di più quelle che vengono commissariate e nel 2013 c’è addirittura un record: 16 su 20 sono sotto inchiesta per casi di spese e rimborsi folli.  A conferma di ciò, c’è anche da riflettere su come la spesa sanitaria si sia impennata dal 2001 di 36 miliardi (un ulteriore 48 per cento) senza un corrispondente miglioramento della qualità e con una maggiore distanza tra Nord e Sud in termini di qualità dei LEP.  Alla base di queste cifre, vi è anche però la brusca interruzione del processo di riforme avviato nel 2009 a causa della grave crisi economica dello stesso anno, infatti si è generato un ritardo nel mettere a punto i fabbisogni standard regionali/LEP per commisurare la spesa regionale alle effettive esigenze di intervento pubblico e, parallelamente, guidare la funzione di perequazione statale.

Inoltre, in assenza delle necessarie riforme attuative del federalismo auspicato nel 2001, lo strumento delle conferenze intergovernative, in particolare la CSR, non generava i risultati sperati, anzi a causa dei maggiori poteri regionali, mostrava limiti strutturali, che solo la riforma del Senato (mai attuata) poteva sopperire. Nel frattempo assumeva il ruolo di interlocutore forte con il governo nazionale: la Conferenza delle Regioni, potenziata dall’elezione diretta dei presidenti regionali. In particolare, a causa della crisi degli istituti legittimati (CSR e CU), si instaura una prassi, secondo cui il presidente della CR, votato unitariamente dall’assemblea di tutti i presidenti regionali, diviene portavoce dei diversi interessi dei territori ed è l’unico a partecipare alla CSR. Il risultato è pertanto è un modello di negoziazioni e intese informali tra Stato-territori, dove gli unici attori protagonisti divengono: la CR, il suo presidente e il governo.

Anche a tal scopo, l’assetto istituzionale post riforma del titolo V si mostrava precario e base di possibili nuove controversie tra centro e periferie, perciò, con il passare del tempo molti governi hanno provato a rimodificare la costituzione, per esempio il governo Berlusconi del 2006 e il governo Renzi nel 2016, ma hanno fallito entrambi. Inoltre, il fallimento dei due precedenti modelli provati nel sistema istituzionale italiano ha dato creano spazio per lo sviluppo di un terzo modello di relazione, già presente nel sistema all’interno della Regioni a Statuto Speciale nell’approvazione degli statuti e che si basa su una natura competitiva tra le regioni: l’autonomismo. Tale modello, di natura competitiva, muove dalla attivazione delle singole regioni (mobilitazione bottom-up) che possono negoziare il proprio livello di autonomia in un rapporto bilaterale con lo stato, determinando una distribuzione asimmetrica del potere, in particolare negoziando un regime fiscale particolarmente vantaggioso.

Inoltre tale modello, si sviluppa attraverso l’idea del ‘regionalismo differenziato ’, introdotto già dalla riforma del 2001, e portato avanti concretamente con l’iniziativa del 22 Ottobre 2017, promossa da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. L’iniziativa infatti, dimostrava la forza politica dei Presidenti di Regione, rafforzata nei casi della Lombardia e dal Veneto dall’esito dei referendum consultivi proposti, e si muoveva per chiedere maggiori poteri, competenze e risorse finanziare attraverso un’intesa bilaterale con il governo nazionale, che doveva poi conoscere l’approvazione parlamentare. Le iniziative delle regioni Veneto e Lombardia erano in particolare finalizzate ad ottenere, sotto forma di quote di gettito dei tributi che vengono trattenute, risorse pubbliche maggiori rispetto a quelle spese dallo Stato a loro favore, ottenendo in particolare il cosiddetto “residuo fiscale”, all’interno di una nuova lettura data all’art. 116, comma 3 Cost. In altri termini sviluppando una “clausola di asimmetria”. L’idea in particolare basata sulla logica secondo cui le regioni a più alto reddito trattengono una parte maggiore delle tasse raccolte nel proprio territorio, sottraendola alla fiscalità nazionale, generando così come la definisce anche Viesti una “secessione dei ricchi”. Inoltre tale proposta riprendeva le proposte avanzate negli anni Novanta dal partito della Lega Nord e delle correnti del Mezzogiorno che proponevano un riscatto delle terre del Sud attraverso una maggiore autonomia fiscale, generando perciò un clima ideologico di competizione tra i territori, proponendo miti positivi o negativi di uno o altre frange rispettivamente .

Da quel 22 Ottobre, dopo la sottoscrizione delle prime bozze di intesa nel 2018 con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si instaurava un meccanismo al rialzo, concretizzatosi sulle nuove proposte avanzate dalle tre regioni capofila di maggiore autonomia differenziata su tutte le 23 materie previste dall’art. 116.comma 3 Cost. (anche se appariva più una sostanziale riscrittura delle funzioni Statali e regionali dell’articolo 117 della Cost.). In particolare nelle bozze delle Intese del 2018 si definiva che le risorse nazionali da trasferire per le nuove competenze siano parametrate, dopo un primo anno di transizione, a fabbisogni standard calcolati tenendo conto anche del gettito fiscale regionale; e fatto comunque salvo l’attuale livello dei servizi (cioè prevedendo variazioni solo in aumento). L’idea era perciò di generare un modello meritocratico, in cui si avessero maggiori risorse solo a condizioni di un miglior livello di assistenza, alimentando però solo un circolo in cui solo chi avesse avuto una popolazione con alto livello di reddito pro-capite avrebbe avuto anche un miglior sistema sanitario o istruttivo. Secondo le Intese, si concordava che in via collegiale tra Stato e Regioni si sarebbero concordati i criteri e la definizione dei LEA, attraverso una contrattazione bilaterale con mediatrice una Commissione Paritetica tecnica selezionata ad-hoc.

 Il modello che si generava perciò era basato su negoziazioni delle singole regioni, relazioni competitive e bilaterali tra Centro e Periferie, a cui, nonostante le difficoltà economiche, faranno seguito varie altre regioni a statuto ordinario.

A tal scopo nel novembre 2019 il Governo Italiano, attraverso la figura ministro per gli affari regionali Boccia, aveva elaborato una bozza di legge-quadro su modalità di attuazione autonomia differenziata, discussa in Consiglio dei Ministri e in seno alla CR.

Il Titolo V infatti prevedeva alcune condizioni. L’essenziale era la garanzia su tutto il territorio nazionale di livelli essenziali di prestazioni su quattro materie: istruzione (organizzazione della scuola); assistenza e welfare; trasporto pubblico locale e sanità. I Lea rispondevano ad esigenze di singoli territori, delle regioni, delle organizzazioni territoriali della sanità, perciò lo Stato aveva solo il compito di dettare le linee guida.

Nell’informativa del Dicembre 2019 al Governo, il Ministro Boccia chiariva l’intenzione di: “definire insieme alle Regioni i Lea e poi adeguarli ai centri di rientrata e ai correlati centri di spesa con i nuovi LEP, i nuovi livelli essenziali di prestazione”. Le Regioni chiedevano però di tenere fuori i livelli di assistenza sanitaria, perché già condivisi da tutti come risultato dei lavori della Conferenza Stato-Regioni. L’obiettivo perciò era di ridefinire assieme diritti e livelli dei LEP prima di qualunque firma di intese bilaterali (una posizione condivisa anche dal ministro italiano all’ambiente Sergio Costa), e di trasferire le funzioni amministrative, attraverso maggiori deroghe, sul territorio per sburocratizzare il più possibile e avvicinare così la decisione al luogo più vicino al cittadino. Inoltre mediante tale meccanismo si riusciva a valutare le performance e gli effettivi fabbisogni finanziari delle regioni, ponderando su tali basi le loro richieste di autonomia differenziata.

 Il compito dello Stato rimaneva quello di indicare linee guida chiare dal centro su LEP con una condizione: “che l’autonomia fosse attuazione vera del principio di sussidiarietà, solo così si può rafforzare l’unità nazionale”. 

 Durante però il trasferimento in Parlamento del disegno di legge, è arrivato il Covid-19 e il processo si è interrotto.

L’analisi storica compiuta ha perciò messo in luce come il sistema e i rapporti, a causa di controversie endogene e cause esogene ai soggetti interessati, si mostri ancora carente di un modello prevalente e ancora bisognoso di misure che ne diano una forma più stabile e congenita ad uno dei tre modelli analizzati, che comunque oscillano, a seconda dei casi, nella storia italiana.

La bussola è rotta, il Covid-19 arrivava e il tempo ormai è giunto per disciplinare una volta per tutti più che un combattimento un rapporto solidale!

Ai posteri l’ardua sentenza Bruno Monorchio

Ti potrebbero interessare