Martedì scorso è entrato in vigore il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022. Nell’ambito delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina, il Governo ha deciso di rafforzare la disciplina sul controllo degli investimenti stranieri in Italia alla luce “dell’accresciuta strategicità di alcuni settori e della necessità di potenziare le strutture amministrative coinvolte”[1].
Gli articoli 24-28 del DL 21/2022 modificano il DL 21/2012 che, dieci anni fa, aveva istitutivo la disciplina del Golden power in luogo del precedente Golden share. Si tratta di tratta dell’ultima di una serie di modifiche che – in linea con le precedenti – risponde all’esigenza di rafforzare la tutela degli asset strategici nazionali.
L’intervento del Governo – deciso nel Consiglio dei ministri del 18 marzo – prevede due linee di azione. Da un lato si rafforza la struttura amministrativa dedicata alla valutazione e all’analisi strategica e si semplifica il procedimento, dall’altro si amplia il campo di intervento dei poteri speciali (nei confronti di soggetti extra-europei ed infra-europei).
Il potenziamento della disciplina
Le novità principali riguardano le aziende operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Da oggi, questi soggetti dovranno notificare anche la modifica della titolarità dei singoli attivi e non più solamente il trasferimento della proprietà dell’azienda (o altre operazioni straordinarie). Il decreto prevede inoltre che la notifica debba pervenire anche dall’impresa target (e non solo dall’impresa acquirente).
E’ stato poi modificato l’articolo 2 del D.L. 21/2012 per estendere l’applicazione dei poteri speciali anche a soggetti appartenenti all’Unione europea (compresi quelli residenti in Italia) nei settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, dell’agroalimentare e nel settore finanziario (che ricomprende anche il credito e le assicurazioni). Si rendono così permanenti alcune previsioni normative introdotte in via emergenziale durante la pandemia e che sarebbero venute meno il 31 dicembre 2022. Il Governo Conte II era infatti intervenuto prevedendo l’obbligo di notifica nel caso in cui un’impresa italiana – operante in determinati settori strategici – fosse stata acquisita da altre imprese europee. Il Governo Draghi ha più volte prorogato questa disposizione ed ha infine deciso di rendere permanente tale controllo. Si certifica così – come più volte sottolineato sia dal COPASIR che dalla nostra intelligence – che le possibili minacce non provengono necessariamente ed unicamente da acquirenti esterni all’Unione ma possono invece essere ricondotte anche ad imprese aventi sede in Ue.
Infine, il DL 21/2012 all’articolo 1-bis aveva disposto per la tecnologia 5G la stessa disciplina in materia di Golden power prevista per i settori della difesa e della sicurezza nazionale. L’articolo 28 del DL 21/2022 riscrive l’articolo 1-bis del DL 21/2012 e prevede che – con appositi DPCM – anche ulteriori tecnologie (tra cui quella cloud) possano essere individuate come strategiche ai fini della sicurezza cibernetica.
La capacità amministrativa
Quanto al potenziamento della capacità amministrativa, l’art. 27 istituisce un Nucleo di valutazione e analisi strategica composto da dieci membri. Fino ad oggi infatti, l’apparato della Presidenza del Consiglio che presiede al meccanismo del Golden power è rimasto affidato ad una direzione costituita da appena tre funzionari. Adeguare la struttura amministrativa risulta indispensabile non solo per garantire un corretto screening degli investimenti potenzialmente rischiosi per i nostri interessi, ma anche per assicurare alle imprese coinvolte che le tempistiche previste dalla legge siano rispettate. D’altronde, si è passati dalle 14 notifiche pervenute nel 2016 alle 460 del 2021.
Il decreto prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi della collaborazione specialistica della Guardia di finanza (dotata dei particolari poteri ispettivi previsti dalla normativa antiterrorismo e antiriciclaggio). Fino ad oggi infatti le procedure di screening venivano attivate dopo che fosse giunta la notifica da parte dell’impresa acquirente. Tuttavia, essendosi registrati diversi casi di mancate notifiche (si pensi al caso Alpi Aviation), è stato deciso di avviare una sorta di “monitoraggio d’ufficio” ulteriore rispetto a quello previsto dal regime delle notifiche. Infine, si conferisce al Gruppo di coordinamento la possibilità di stipulare convenzioni non solo con enti di ricerca ma, più in generale, con le amministrazioni.
Ai fini di semplificazione, l’art. 26 prevede che il Gruppo di coordinamento possa decidere all’unanimità il non esercizio dei poteri speciali senza che sia più necessaria apposita delibera del Consiglio dei ministri. Si introduce infine lo strumento della prenotifica che consente al Gruppo di coordinamento di esprimersi in via preliminare sull’applicabilità della normativa. Si tratta di un ulteriore elemento di semplificazione a favore delle imprese. Basti considerare che 154 delle 342 notifiche pervenute nel corso del 2020 (45%) sono riferibili ad operazioni che la legge non sottopone a controllo governativo.
[1] https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-68/19432