Dalla pubblicazione de “Dei Delitti e delle Pene” alla Costituzione Repubblicana
Capitolo 3:Da Beccaria all’Unità d’Italia (1764-1865)
In ambito filosofico-giuridico il periodo tra XVII e XVIII secolo vide l’affermazione della teoria giusnaturalistica, la quale pose l’accento sullo sviluppo di «un diritto naturale laico e basato su principi razionali», in cui la pena «non viene più interpretata come punizione di una colpa da espiare, bensì come un danno arrecato alle regole della società civile, che deve essere riparato». A partire da queste riflessioni si svilupparono quelle dell’Illuminismo giuridico[1], favorevole a una mitigazione delle pene contro modalità di esecuzione eccessivamente feroci e a sostegno di quella detentiva[2]. La linea di pensiero rimase però sempre quella a favore della pena capitale: non a un suo impiego eccessivo e troppo cruento, ma comunque ammissibile nei casi più gravi[3]. Rousseau, ad esempio, la ammetteva e legittimava, in quanto il criminale con il suo gesto violava la tenuta del contratto sociale alla base dello Stato, diventandone nemico in una vera e propria guerra contro di esso[4]; di un avviso similare era anche Montesquieu, nell’Esprit des Lois[5].
La prima edizione di Dei Delitti e delle Pene fu pubblicata anonimamente a Livorno nel 1764[6], per timore di un’accoglienza ostile, come effettivamente fu[7], tanto che l’opera venne proibita due anni dopo dalla Congregazione dell’Indice, che accusò l’autore di parteggiare con la parte protestante e di negazione dell’origine divina del potere politico[8]. Beccaria rinunciò all’anonimato nel 1766, con l’uscita della quinta edizione[9]: nel frattempo la sua opera aveva attirato curiosità e dato origine a dibattito non solo in Italia, ma anche e soprattutto nel resto d’Europa, (venendo tradotta e diffusa in diverse lingue)[10] e addirittura in Nord America[11], stimolando per la prima volta una discussione pubblica sul tema abolizionista[12].
La riflessione di Beccaria prende avvio da presupposti utilitaristici, per cui lo scopo della legislazione è promuovere un benessere privato diffuso («la massima felicità divisa nel maggior numero»)[13] proteggendo i suoi cittadini dai delitti prevedendoli, o punendoli con pene adeguate, che devono avere anche e soprattutto in questo senso una funzione deterrente[14]. Ma per ottenere ciò non è necessaria una loro eccessiva crudeltà che leda il principio di proporzionalità, in quanto una pena per essere veramente efficace deve essere appunto infallibile. La prima obiezione che viene portata avanti riguarda la contraddittorietà rappresentata dal diritto di uccidere che lo Stato si arroga rispetto al patto sociale, il cui fine, notoriamente, è quello di difendere la vita, non annullarla: nel «minimo sacrificio di libertà» che ciascun individuo compie cedendo una parte dei propri diritti, non è affatto previsto tra questi «il massimo di tutti i beni», ovvero la vita, che è anzi inalienabile[15]. In questo senso dunque, la pena di morte finisce per rappresentare «una guerra della nazione con un cittadino», in cui le parti in contrapposizione sono in piena disparità, in quanto lo Stato è per certo più forte del singolo, privato individuo, che sarà così costretto a soccombere. Essa dunque diventa la più grande minaccia per quello stesso ordine che ambisce a preservare[16]. Di nuovo, essa è infine assolutamente illogica, poiché le leggi, «espressione della pubblica volontà» pretendono di punire un omicidio commettendone uno loro stesse[17]. L’opposizione alla pena di morte non viene portata avanti attraverso motivi umanitaristici, quanto pienamente utilitaristici: la sua totale inutilità è comprovata dal fatto che essa non svolge affatto la funzione deterrente che le viene solitamente attribuita[18]. Anzi, molti condannati, spiega Beccaria, vanno in contro alla morte «con viso tranquillo e fermo»[19] e il loro supplizio può apparire come uno spettacolo «terribile ma passeggero» agli occhi degli astanti[20], tanto che questi potrebbero ritrovarsi a provare compassione nei loro confronti[21]. Egli ritiene al contrario che esista una pena ben più crudele e quindi con un maggior effetto ammonitore rispetto a quella capitale, che è l’ergastolo: l’idea infatti di un individuo privato per sempre del contatto con l’esterno e della sua libertà, «divenuto bestia da servigio» risulta, a suo parere, più dolorosa ed esemplare per la collettività di una morte immediata[22]. Non mancano però alcuni casi in cui lo stesso Beccaria si spinge ad ammettere una possibile legittimità della pena capitale, ovvero in circostanze di pericolo per la tenuta dello Stato (contesti di anarchia, guerra civile o minaccia esterna), in cui il suo impiego non risulterebbe illecito perché questa tipologia di condizioni presuppone una sospensione totale della legge; o in periodi di pace se essa rappresenta l’unico modo «per distogliere gli altri dal commettere delitti»[23]. Membro della Commissione per la stesura del nuovo Codice per la Lombardia Austriaca trent’anni dopo la pubblicazione della sua opera, Beccaria, pur opponendosi all’applicazione della pena capitale per i reati comuni secondo i verbali, non si dimostrò ostile invece in caso di reato contro lo Stato[24], ipotesi peraltro già sostenuta precedentemente, per cui il crimine cospirativo rappresentava la tipologia più grave, sulla scia della già menzionata idea roussoviana di vera e propria dichiarazione di guerra contro l’autorità[25].
Come già accennato precedentemente, Dei Delitti e delle Pene ottenne presto un enorme successo persino oltreoceano, ma questo non impedì critiche, anche molto dure, alle riflessioni proposte nell’opera. Uno dei primi ad attaccarla fu il monaco vallombrosano Ferdinando Facchinei, che nel 1765 pubblicò un opuscolo intitolato proprio Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei Delitti e delle Pene, in cui accusa esplicitamente Beccaria di lesa maestà umana e divina, poiché contestare il diritto sovrano di imporre la pena capitale significava negare l’ascendenza divina del potere politico. All’argomento contrattualista risponde affermando che essa è perfettamente «legittima e necessaria» in quanto strumento di autodifesa e autoconservazione sociale; a quello utilitarista con l’idea per cui la pena perpetua è difficilmente tale per davvero, e chi la subisce spera sempre di ritornare libero, in quanto conserva intatta la sua vita[26]. Obiettore delle posizioni beccariane fu anche l’altro grande illuminista italiano, il filosofo napoletano Gaetano Filangieri, che nel terzo volume de La Scienza della Legislazione giudica le affermazioni del suo avversario come dei veri e propri sofismi. Nello stato di natura l’omicidio a scopo difensivo appare completamente legittimo: la pena capitale rappresenta nient’altro che il trasferimento all’autorità politica di un diritto già esistente precedentemente, che viene solo perfezionato. Tuttavia, egli conviene con Beccaria su alcuni aspetti, come la proporzionalità della pena, ovvero un’applicazione non eccessiva di quella capitale, che la renderebbe poco efficace, rischiando di portare allo scompenso dell’ordine sociale[27]. Concorde, invece, fu innanzitutto il fiorentino Giuseppe Pelli, suo contemporaneo, autore del trattato Contro la Pena di Morte, la cui stesura non fu però completata (l’opera è stata ripubblicata solo nel 2014) e che avviò la sua riflessione ben prima di lui (gli ultimi appunti risalgono al 1761)[28]. Molto probabilmente il lavoro fu interrotto per le difficili condizioni economiche in cui l’autore si trovava, che gli resero necessario accettare alcuni incarichi in ambito giuridico toscano: l’atteggiamento antiabolizionista sarebbe risultato inoltre inappropriato per un aristocratico qual era[29]. A fine secolo Giuseppe Compagnoni, autore degli Elementi di diritto costituzionale democratico pubblicati a Venezia nel 1797 (e da allora mai più riediti)[30] riprese le logiche contrattualistiche e utilitaristiche di Beccaria[31], radicalizzandole: l’uomo, al momento del contratto sociale, non può cedere anche solo una minima parte dei propri diritti (come invece aveva previsto Beccaria), perché lo porterebbe a snaturarsi, ma anche il patto diverrebbe nullo, in quanto «verrebbe defraudato di ciò che vuolsi assicurare col medesimo[32]». Il delitto non è altro che un atto di allontanamento dalla società da parte del colpevole, che il corpo politico non può comunque uccidere. Ciò che deve fare è giudicarlo, e valutare se questi intende rimanere o meno parte del corpo sociale: in caso contrario, Compagnoni giudica come punizione più adatta quella dell’esilio, che ritiene esemplare poiché allontana dalla patria e dalla famiglia[33].
La prova concreta della ricezione delle tesi beccariane fu la cosiddetta Leopoldina, ovvero la Riforma della Legislazione Penale Toscana, promulgata nel 1786 dal granduca di Toscana Pietro Leopoldo, in cui la pena di morte, insieme alla tortura, venne abolita (tranne che nei casi di maggiore gravità), dopo peraltro circa un quindicennio di mancata applicazione, e sostituita con i lavori forzati. I verbali delle sedute dei lavori di preparazione mostrano un acceso dibattito attorno alla giustificazione contrattualista e alla sua inclusione nel testo: queste saranno poi sostituite da altre motivazioni, pienamente[34]. Queste disposizioni furono però annullate esattamente quattro anni dopo, nel 1790, con un dispaccio dello stesso Pietro Leopoldo, in occasione della sua incoronazione a imperatore, al Consiglio di Reggenza, con cui lo si intimava di reintrodurre la pena capitale per chiunque avesse responsabilità nell’organizzazione di tumulti popolari[35]. Nel 1795, poi, il successore Ferdinando III la ripristinò per i reati di lesa maestà umana e divina e per gli omicidi premeditati[36]. Meno noto, invece, ma degno di menzione, fu il progetto di riforma del diritto e della procedura penale nella Repubblica di Venezia avviato nel 1784, il quale doveva essere ispirato anche e soprattutto alle idee beccariane. Il lavoro fu affidato alla Magistratura degli Aggiunti, che nel 1789 presentò una proposta di sostituzione della pena capitale (il cui impiego era in quel secolo in calo rispetto a quello precedente[37]) oltre che del carcere con quella dei lavori forzati, ma non ottenne il favore sperato per l’opposizione di antiabolizionisti, quali il filosofo veronese Antonio Montanari, che a proposito redasse La necessità della pena di morte nella criminal legislazione, in cui si asserisce che essa rappresenta uno strumento indispensabile di difesa della società[38].
La pena capitale era compresa anche nel Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia, titolo con cui il Code pénal napoleonico venne esteso all’Italia, da eseguire specificatamente attraverso la ghigliottina, per molti reati, quali la collaborazione con potenze straniere nemiche, l’organizzazione di disordini pubblici, omicidio volontario, infanticidio, parricidio, lesa maestà, attentato e cospirazione contro il principe. La legislazione prevedeva anche i lavori forzati (sia a vita che come misura temporanea), che però potevano essere convertiti in condanna a morte in caso di recidiva[39]. Analogamente essa si ritrova anche nei codici penali degli Stati della Restaurazione, come in quello del Regno delle Due Sicilie, pubblicato nel 1819 (art.4)[40]; o del Regno di Sardegna, dove dopo il ritorno di Vittorio Emanuele I venne abrogata la legislazione napoleonica per ripristinare le Regie Costituzioni del 1770 e altri provvedimenti emanati negli anni successivi[41] come anche nel Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna emanato da Carlo Alberto nel 1839, per le stesse fattispecie per cui era prevista nel Codice napoleonico[42]; così come anche nel Ducato di Modena, dove i decreti che prevedevano procedure sommarie, statarie e marziali e l’esecuzione capitale per molte casistiche vennero giudicate troppo severe da parte austriaca e quindi assolutamente imprudenti[43]. Nel Lombardo-Veneto dominato dagli austriaci essa fu riammessa nella Franziskana, il Codice penale imperiale esteso ai territori italiani nel 1816[44], dove si escludeva la sua applicazione in presenza di sole prove indiziarie e/o testimoniali, ma solo in caso di confessione esplicita (fattore che costituiva però anche un elemento attenuante)[45]: la decisione poi doveva però essere vagliata successivamente da un tribunale d’appello e uno di terza istanza[46]. La reintroduzione della pena capitale fu giustificata attraverso la motivazione delle finalità intimidatorie, le quali, però, per ottenere piena validità, rendevano necessario, sulla scorta delle riflessioni dell’illuminismo giuridico, un suo utilizzo moderato e limitato a casistiche estreme, oltre che da «sistemi di garanzia e controllo preventivi e retroattivi, tra i quali, appunto, la grazia sovrana»[47]. Ciò spiega la frequente conversione dei provvedimenti di condanna a morte in altri impartenti la grazia[48] (circa il 60% dei 130 condannati a morte per delitti comuni dal 1816 al 1848 beneficiò della permuta[49]). Riuscirono a scampare alla condanna a morte, nonostante la gravità delle accuse (afferenti alla vaga categoria del delitto politico[50]) prima i 48 imputati del processo che si svolse tra il 1818-19 contro i carbonari di Fratta Polesine, la cui pena fu convertita per tutti in detenzione dai 6 ai 20 anni nel carcere dello Spielberg, poi tra il 1822 e il 1824 l’altro gruppo di carbonari (comprendente il vercellese Silvio Pellico), collaborante con l’organizzazione segreta afferente a Federico Confalonieri e Luigi Porro Lambertenghi[51] e infine i membri della Giovane Italia processati tra il 1834 e il 1835 (anche se in questo caso si registrò l’effettiva condanna a morte di alcuni degli imputati)[52].
Il Codice penale sardo del 1839 venne rivisitato esattamente vent’anni dopo, in concomitanza con la seconda guerra d’indipendenza e l’annessione degli altri stati italiani: la pena capitale permaneva, ma venivano ridotte le circostanze di esecuzione, particolare che fece apparire la codificazione come particolarmente mite rispetto ad altre coeve[53]. Ad opporsi però alla sua omologazione su tutto il territorio della neonata nazione fu il Governo provvisorio toscano, in cui la pena capitale fu sostituita, nell’art.13, con l’ergastolo[54]. Una simile decisione adottata anche nel resto della Penisola appariva inopportuna, a causa soprattutto dell’urgente problematica rappresentata dal brigantaggio nel Meridione. Ne nacque un dibattito relativo all’abolizione della pena di morte al resto della Nazione o, al contrario, di una sua estensione anche al territorio toscano[55], ipotesi sostenuta, tra i tanti, da Carlo Cattaneo[56] e l’avvocato Pasquale Stanislao Mancini. Nonostante i vari progetti di legge per abolire totalmente la pena capitale (come quello bocciato dal Senato nel 1865), la situazione di divisione si manterrà nei decenni a seguire, rendendo la Toscana «un’isola giuridica»[57]. A partire e soprattutto da questo stallo, avrà inizio la battaglia abolizionista per tutto il territorio nazionale.
Capitolo 4: Dalla battaglia abolizionista all’ultima esecuzione avvenuta in Italia (1861-1947)
Il primo tassello per la battaglia abolizionista italiana fu la pubblicazione, a partire dal 1861 (e conclusa quattro anni dopo) del Giornale per l’abolizione della pena di morte, iniziativa capeggiata dal professore dell’Università di Bologna Pietro Ellero, sostenitore di ideali umanitari, per cui la pena di morte rappresentava «un gran misfatto» per la collettività intera[58] ma anche e soprattutto «un’ingiustizia, un misfatto, e per questa sola ragione non ha da durare». La campagna per la sua abolizione costituiva quindi «un imperativo morale», oltre che «un compimento del Risorgimento nazionale» secondo l’opinione di uno dei collaboratori del Giornale, Giuseppe Puccioni[59]. Ellero si valse inoltre della collaborazione di altri giuristi (come Francesco Carrara e Mancini[60], il bavarese Karl Joseph Mittermayer[61], ma anche figure favorevoli alla pena capitale come Pietro Ulloa o Bonneville de Marsangy[62]) o intellettuali e politici quali Carducci, Guerrazzi, Garibaldi: fornirono il loro appoggio alla causa anche molte società democratiche e logge massoniche[63]. L’iniziativa di Ellero fornirà ispirazione anche ad altre di respiro simile, come l’Archivio Giuridico, fondato anch’esso da Ellero, il Cesare Beccaria, Il Filangieri, Temi[64] e la Biblioteca Abolizionista, promossa proprio da Carrara, che prevedeva la traduzione e l’edizione critica di opere sulla tematica[65].
Poco dopo la bocciatura in Senato della prima proposta abolizionista (che tra l’altro finì per estendere la pena di morte anche alla Toscana), il Governo La Marmora nominò ben due commissioni, composte da docenti universitari, la prima incaricata di «riformare e completare gli studi sulla riforma del sistema e della scala delle pene» in ottica della pianificazione di un nuovo Codice penale, la seconda invece della sua stesura. Il progetto finale che venne presentato non prevedeva la pena capitale, sostituita dall’ergastolo, ma venne rifiutato da parte governativa perché troppo innovativo[66]: sarà per questo sottoposto, dal 1868 al 1874, a un vaglio approfondito[67], da parte della magistratura, delle corti di cassazione, quelle di appello e il Consiglio di Stato. Il giudizio sarà quasi unanimemente a favore del mantenimento della pena di morte (solo alcune corti, come quella fiorentina, si dichiareranno contrarie). Seguì nel 1869 la nomina di un’ulteriore commissione per la correzione del progetto, escludendo però in quest’occasione i professori facenti parte della delegazione precedente, sostituiti da membri del personale del pubblico ministero, i quali, nel giro di poco tempo, si dichiareranno tutti favorevoli al mantenimento della pena capitale[68]. Un ulteriore progetto di riforma del Codice penale fu avanzato nel 1874 dal guardasigilli Vigliani, mantenente la pena di morte «a tutelare la sicurezza delle persone e delle proprietà», ma con alcune limitazioni: esso venne inizialmente accolto, ma prima che la Camera potesse votare il proprio assenso il governo Minghetti cadde, portando alla fine della fase di governo della destra storica[69]. Ministro della Giustizia del successivo governo Depretis fu proprio Mancini, che avanzò alcuni emendamenti sul lavoro del suo predecessore, nominando allo scopo una nuova commissione, questa volta interamente orientata in senso abolizionista[70], ma il prolungarsi eccessivamente dei lavori non rese possibile la loro approvazione, a causa della caduta del secondo esecutivo presieduto da Depretis. Intanto, nel 1877 la Camera votò la sospensione delle esecuzioni capitali[71] (l’ultima era avvenuta a Perugia tre anni prima[72]). Nonostante il fallimento, la linea inaugurata dal progetto del 1876 emendato da Mancini continuò a essere portata avanti anche in seguito dai suoi successori alla carica di guardasigilli, nonostante l’opposizione del Senato, fino a che, nel 1888, ritornato a ricoprire il ruolo Zanardelli (come era già stato nel 1883), fu dichiarata l’«abolizione e scomparsa della pena di morte dall’unico Codice penale italiano», sostituito proprio da quello che prende il nome dallo stesso ministro[73], il quale entrò in vigore il 1° gennaio 1890[74] e prevedeva l’ergastolo come pena massima[75]. Essa permaneva però nel codice militare e in quello penale[76]. Questa decisione avrebbe posto l’Italia in una posizione all’avanguardia rispetto a molti dei paesi europei vicini, dove, sulla scia delle tensioni sociali crescenti e del sempre più forte nazionalismo, l’iter abolizionista fu sospeso[77] o, come nel caso tedesco, la pena di morte nel 1870 fu reintrodotta in alcuni Stati federati dopo la riunificazione tedesca su pressione di Bismark[78]. La battaglia sembrava così apparentemente vinta in maniera definitiva.
Non tutti però accettarono un tale mutamento. La reazione contraria giunse soprattutto da alcuni esponenti della cosiddetta scuola penalistica positiva, negazionisti del libero arbitrio[79], favorevoli alla pena capitale, più che a sanzione di specifici delitti, quanto verso i delinquenti per natura, di modo da compiere una vera e propria bonifica della società da questo tipo di individui per garantirne la sicurezza e la preservazione. Benché la scuola positiva non giunse a un parere unanime sulla questione, fu sicuramente preponderante quello proveniente dai suoi maggiori rappresentanti, Cesare Lombroso e Raffaele Garofalo, entrambi sostenitori dell’idea di una sua applicazione massiccia al fine appunto di ripulire la società dagli elementi malevoli: una sua limitazione a pochi casi circoscritti sarebbe stata totalmente inutile allo scopo[80]. Contraria a questa percezione era la scuola penalistica classica, che reputava «ripugnante sotto il profilo morale e non indispensabile ai fini della difesa sociale» la pena capitale, oltre che assolutamente inutile a garantire l’ordine sociale, e per questo, secondo il parere di Carrara, del tutto rimpiazzabile con l’ergastolo[81]. Entrambe le scuole vennero superate dal sorgerne di una nuova a inizio XX secolo, quella tecnico-giuridica, avente come iniziatore Arturo Rocco[82], propugnatore della «necessità di impostare lo studio del diritto penale sull’analisi sistematica delle norme e degli istituti disciplinati nell’ordinamento vigente, al fine di poterne dedurre […] altrettanti ‘dogmi’ o principi normativi autonomamente delineati»[83].
A questo orientamento aderirà il fascismo[84], in un contesto di rimontante favore verso la pena capitale[85]. Pretesto per la sua reintroduzione sarà l’attentato a danno di Mussolini avvenuto a Bologna nel settembre del 1926 (il terzo da lui subito in dieci mesi)[86] da parte del sedicenne Anteo Zamboni, linciato e ucciso subito dopo i fatti, proveniente da una famiglia di tradizione anarchica. Alcuni dei suoi famigliari, tra cui il padre, furono sulla base del loro credo politico processati prima da un tribunale regolare, poi in seguito alla sua istituzione, dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (TSDS), venendo condannati all’ergastolo[87]. Subito dopo l’accaduto si scatenarono rimostranze da parte di gruppi fascisti in tutta Italia[88], a cui seguirono lunghe consultazioni da parte del Governo il 5 novembre[89]: all’interno dei Provvedimenti eccezionali per la difesa dello Stato proposti dal guardasigilli Alfredo Rocco (fratello di Arturo) nel corso della seduta c’era anche la reintroduzione della pena di morte (inizialmente prevista solo per un periodo di cinque anni) per delitti contro i membri della famiglia reale, il capo del Governo o la sicurezza dello Stato. I responsabili sarebbero stati presi in carico dal TSDS, che avrebbe seguito le norme del codice di procedura penale di guerra, e le cui sentenze non sarebbero state passibili di ricorso. Questi avrebbe poi avuto potere di giudicare crimini commessi anche prima della sua introduzione. Le misure eccezionali furono approvate senza grandi rimostranze prima dal Consiglio dei ministri e poi dalla Camera[90]. Più difficile fu vincere l’approvazione del Senato, dove la votazione a scrutinio segreto consentì a molti senatori di votare contro, ma alla fine anche le sue resistenze furono vinte[91]. La prima condanna a morte pronunciata dal TSDS fu, due anni dopo, quella contro il lucchese Michele della Maggiora, bracciante vicino ad ambienti comunisti e del fuoriuscitismo[92], che si macchiò dell’omicidio di due notabili fascisti locali: inizialmente il fatto venne ritenuto un crimine comune[93], ma che «solo per caso e per ragioni di opportunità politica, legate alla necessità del regime di mostrarsi più forte e più violento dei propri oppositori finì con l’essere strumentalizzato»[94] in un momento di difficoltà per il regime, in seguito all’attentato alla Fiera campionaria di Milano, di cui non era stato possibile individuare i responsabili[95]. Con l’entrata in vigore il 1° luglio 1931 del nuovo Codice penale (il cosiddetto «Codice Rocco») la pena capitale fu reintrodotta anche per i crimini comuni, senza che, di nuovo, si sollevassero opposizioni credibili[96]: unica eccezione in questo senso fu quella del giovane giurista Paolo Rossi, la cui opera (La Pena di Morte e la sua Critica) fu successivamente sequestrata e censurata[97].
Nel periodo bellico furono ritenuti punibili con la pena di morte crimini che precedentemente erano puniti con l’ergastolo, quali omicidio, rapina, estorsione, violenza sessuale e sequestro di persona[98], oltre che contro gli speculatori[99]. Nel biennio 1941-42 si registrò il maggior numero di condanne, che furono, però, anche le ultime dell’attività del TSDS[100]. Sono inoltre noti in ambito coloniale sei processi avvenuti nel periodo fascista e conclusasi con la condanna a morte degli imputati (in totale 4 italiani e 10 indigeni)[101].
Dopo un lungo dibattito, attraverso il decreto luogotenenziale del 10 agosto 1944 n.224 la pena di morte fu abolita nei territori liberati per tutti quei reati per cui era stata prevista dal Codice Rocco, venendo però autorizzata al fine di «repressione dei delitti fascisti»: in più, il proliferare della violenza nel Nord della Penisola, anche dopo il 25 aprile 1945, resero necessaria una sua momentanea reintroduzione per alcuni crimini comuni di apparente scarsa gravità, ma con il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 2 agosto 1946 n.64 essa fu sostituita con l’ergastolo[102]. Gli ultimi condannati a morte in Italia furono i tre responsabili della strage di Villarbasse, avvenuta nel novembre ‘45 con finalità di rapina: l’esecuzione fu stabilita dalla Corte d’Assise di Torino nel luglio 1946, ed eseguita nel marzo dell’anno successivo. L’esito del processo fu dovuto soprattutto al grande clima d’incertezza diffuso in Italia a due anni dalla fine del conflitto[103]. Infine, la pena di morte fu definitivamente abolita con la nuova Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948: all’art.27, comma terzo, si afferma che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»; il comma successivo però al tempo stesso la ammetteva «nei casi previsti dalle leggi militari di guerra»[104].
Conclusione:
Anche nell’Italia Repubblicana non sono mancati, sulla scorta delle accese discussioni dell’Assemblea costituente, tentativi multipli di reintrodurre la pena capitale, nonostante l’art.27 della Costituzione. Il primo si registra pochi anni dopo, nel 1950, con la proposta di legge da parte del democristiano Di Fausto di una revisione costituzionale al fine di reintrodurla per i reati contro l’infanzia[105], in seguito all’emozione suscitata nell’opinione pubblica da alcuni casi di cronaca, come l’uccisione della bambina Annarella Bracci, trovata morta in un pozzo a Primavalle[106], ottenendo in risposta pesanti biasimi[107]. Non molto diversamente un nuovo sentimento generale a favore riemerse quindici anni dopo, nella stagione di proliferazione dei sequestri di persona[108] ma soprattutto del terrorismo politico[109], con una nuova proposta di legge, questa volta avanzata alla Camera e al Senato dal direttore de Il Borghese (settimanale allineato politicamente con il Movimento Sociale Italiano) Mario Tedeschi, rivolta in particolare contro i responsabili del crimine di rapimento, giustificando la mozione con il fatto che i Padri Costituenti non avessero opposto rifiuto alla pena di morte in senso assoluto, ma solo nel campo dei rapporti civili, che erano in quel momento venuti meno dal proliferare della delinquenza[110]. O nel 1978, all’indomani del sequestro Moro, quando fu soprattutto il repubblicano Ugo La Malfa a farsi sostenitore di misure straordinarie, ricevendo però pesanti critiche dal suo stesso partito (che considerava la pena capitale estranea ai propri valori)[111], e da chi ricordava che lo stesso Moro era stato uno dei sostenitori dell’ipotesi abolizionista durante i dibattiti dell’Assemblea costituente[112]; e, di nuovo, in un anno turbato da molti eventi drammatici come il 1980, fu lo stesso Almirante a bandire una petizione popolare sulle pagine de Il Secolo d’Italia a favore della reintroduzione della pena di morte, ottenendo l’appoggio del Partito Radicale[113] ma anche di larghe parti dell’opinione pubblica, provenienti dall’opposto schieramento politico, o dal mondo cattolico[114]. La proposta però cadde nel vuoto, in quanto avrebbe richiesto una revisione costituzionale indirizzata alla soppressione dell’art.27, e in più non era possibile mettere in pratica una legislazione militare in quanto non si era di fronte a soggetti dotati di personalità giuridica, né attuare un referendum abrogativo, ammissibile solo verso leggi ordinarie[115].
Importante ricordare come, tra l’altro, come fino al 1994 l’Italia conservasse la pena di morte nel Codice penale di guerra, riformato quello stesso anno con l’approvazione di tutti i gruppi parlamentari; e come, fino al 2007, il comma quarto dell’art.27 la consentisse esclusivamente «nelle leggi militari di guerra», venendo poi riformato in «la pena di morte non è ammessa»[116].
Nonostante questo percorso, l’Italia ha ricevuto pesanti critiche in ambito europeo, soprattutto da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per la misura dell’ergastolo ostativo, il quale sarebbe non solo discordante con l’art.27 della Costituzione Italiana, ma sarebbe anche contrario all’art.3 della propria Convenzione, vietante la tortura e altri trattamenti penali eccessivamente crudeli[117], in quanto esso risulta aggravato per coloro che si sono macchiati di collaborazione con la criminalità organizzata e rifiutano la collaborazione con le istituzioni[118]. Più specificatamente, l’ergastolo ostativo viene equiparato alla pena capitale per la loro «natura comune eliminativa» nei confronti del condannato, di cui lo Stato si appropria della vita, pur senza togliergliela fisicamente nel primo caso[119], facendo venire meno la funzione rieducativa della pena a favore di quella di prevenzione e difesa sociale[120]: se certamente attraverso l’ergastolo il condannato può sperare in un alleggerimento della pena, non è comunque detto che esso possa necessariamente avvenire, costringendolo a rimanere in carcere per il resto della sua esistenza[121], e, di fatto, alla morte civile[122].
Un problema per il futuro sarà quello di trovare una pena che tenga conto della difesa dell’ordine sociale ma che tenga anche conto del «recupero del valore dell’essere umano» oltre che del suo reinserimento tra la collettività[123]: una sfida non semplice, che, nello specifico caso dell’Italia, deve tenere conto dell’incipiente problematica della presenza di un forte fenomeno di criminalità organizzata, che influisce pesantemente sui suoi assetti economici e sociali, senza dimenticare al tempo stesso l’adesione alle normative europee.
Questa lunga conclusione intende mostrare come le lotte per i diritti sociali, politici e civili non siano un percorso teso verso necessariamente verso il miglioramento, ma possano anche incontrare ostacoli e pesanti regressioni. La storia dell’abolizione, della reintroduzione e poi della nuova e definitiva soppressione della pena di morte in Italia ne è un esempio lampante Anche oggi, poi, in un quadro sociale e politico differente, e nonostante il severo controllo da parte europea, non mancano voci favorevoli al suo ripristino, soprattutto di fronte a quei casi di cronaca criminale e giudiziaria più efferati seguiti in maniera (forse eccessivamente) approfondita dalla stampa: anche di fronte a queste vicende è indispensabile ricordare come tutti i nostri diritti non devono mai essere dati per scontati, tra cui anche quello, se possibile di essere riammessi nella società dopo il proprio errore, tenendo soprattutto presente la lezione di Beccaria, forse, in maniera oggettiva, una delle poche grandi figure di questo Paese (che sfortunatamente più volte ha dimostrato di essere una periferia europea) in grado di incidere per davvero su scala mondiale, e di cui, in un momento di rinascita dei nazionalismi (anche nella forma più becera), dovremmo per queste ragioni andare fieri.
[1]Mazzucca, Il Lungo Cammino della Pena, pp.400-1.
[2]Ivi, p.402.
[3]Ivi, p.409.
[4]Mereu, La Morte come Pena, p.102.
[5]Ettore Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte: Cronaca di un’Avventura Illuminista (1764-1797) in L’Arcipelago del Diritto. Lezioni per futuri naviganti. In Ricordo del Decennale della Cattedra Galante Garrone, a cura di Massimo Vogliotti, Torino, Rosenberg & Sellier, 2022, pp.341-370, p.342.
[6]Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte, p.341.
[7]Garnsey, A proposito dei Primi Abolizionisti della Pena di Morte, p.396.
[8]Prosperi, Delitto e Perdono, p.608.
[9]Garnsey, A proposito dei Primi Abolizionisti della Pena di Morte, p.396.
[10]Mereu, La Morte come Pena, p.104.
[11]Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte, p.348.
[12]Ivi, p.343.
[13]Garnsey, A proposito dei Primi Abolizionisti della Pena di Morte, p.399.
[14]Mazzucca, Il Lungo Cammino della Pena, pp.405.
[15]Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte, p.344.
[16]Persio Tincani, «Muoia un Solo Uomo»: Utilitarismo e Pena di Morte tra Caifa e Beccaria in Ontologia e Analisi del Diritto Scritti per Gaetano Carcaterra Volume II, a cura di Daniele M. Cannanzi e Roberto Righi, Milano, Giuffrè, 2012, pp.1377-1402, p.1385.
[17]Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte, p.347.
[18]Tincani, «Muoia un Solo Uomo», p.1388.
[19]Mereu, La Morte come Pena, p.99.
[20]Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte, p.346.
[21]Tincani, «Muoia un Solo Uomo», p.1389.
[22]Mereu, La Morte come Pena, p.99.
[23]Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte, pp.345-6.
[24]Mereu, La Morte come Pena, p.59.
[25]Tincani, «Muoia un Solo Uomo», pp.1386-7.
[26]Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte, pp.349-50.
[27]Ivi, p.360.
[28]Garnsey, A proposito dei Primi Abolizionisti della Pena di Morte, p.393.
[29]Ivi, pp.396-7.
[30]Mereu, La Morte come Pena, p.111.
[31]Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte, p.369.
[32]Mereu, La Morte come Pena, p.113.
[33]Ivi, pp.117-8.
[34]Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte, pp-360-1.
[35]Mereu, La Morte come Pena, p.56.
[36]Dezza, L’Abolizione della Pena di Morte, p.362.
[37]Passarella, La Pena di Morte a Venezia in Età Moderna, p.9.
[38]Ivi, pp.25-6.
[39]Mereu, La Morte come Pena, pp.125-6.
[40]Ivi, pp.127-8.
[41]Ivi, p.131.
[42]Ivi, pp.132-3.
[43]Francesca Brunet, «Per Atto di Grazia»: Pena di Morte e Perdono Sovrano nel Regno Lombardo-Veneto (1816-48), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017, p.193.
[44]Ivi, p.5.
[45]Ivi, pp.33-5.
[46]Ivi, pp.36-7.
[47]Ivi, pp.81-2.
[48]Ivi, p.87.
[49]Ivi, p.103.
[50]Ivi, p.163.
[51]Ivi, pp.169-70.
[52]Ivi, p.176.
[53]Ivi, p.76.
[54]Mereu, La Morte come Pena, p.138.
[55]Tessitore, Fascismo e Pena di Morte, p.77.
[56]Mereu, La Morte come Pena, p.139.
[57]Tessitore, Fascismo e Pena di Morte, pp.77-8.
[58]Mereu, La Morte come Pena, pp.141-43.
[59]Marco Soresina, Pietro Ellero e il Dibattito sulla Pena di Morte (1861-65), «Risorgimento: Rivista di Storia del Risorgimento e di Storia Contemporanea», 38/2, 1986, pp.96-117, pp.100-1.
[60]Ivi, p.103.
[61]Ivi, p.108.
[62]Ivi, p.106.
[63]Ivi, pp.102-3.
[64]Ivi, p.100.
[65]Tessitore, Fascismo e Pena di Morte, p.81.
[66]Mereu, La Morte come Pena, pp.153-56.
[67]Ivi, p.156.
[68]Ivi, p.158.
[69]Tessitore, Fascismo e Pena di Morte, p.83.
[70]Mereu, La Morte come Pena, pp.166-7.
[71]Paolo Varvaro, La Pena di Morte nell’Italia Liberale in La Libertà Fondamentale. Liber amicorum Giuseppe Acocella, a cura di Carmela Capolupo e Vincenzo Rapone, Napoli, Federico II University Press, 2019, pp.293-316, p.300.
[72]Baronti, La Morte in Piazza, p.7.
[73]Varvaro, La Pena di Morte nell’Italia Liberale, p.301.
[74]Mereu, La Morte come Pena, p.171.
[75]Ivi, p.177.
[76]Tessitore, Fascismo e Pena di Morte, p.86.
[77]Varvaro, La Pena di Morte nell’Italia Liberale, p.315.
[78]Mereu, La Morte come Pena, p.161.
[79]Mazzucca, Il Lungo Cammino della Pena, p.402n.
[80]Tessitore, Fascismo e Pena di Morte, p.90.
[81]Ivi, pp.88-9.
[82]Ivi, p.91.
[83]https://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-rocco_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/ consultato il 18/10/2025
[84]Mereu, La Morte come Pena, p.179.
[85]Tessitore, Fascismo e Pena di Morte, p.92.
[86]Mereu, La Morte come Pena, p.179.
[87]Tessitore, Fascismo e Pena di Morte, pp.118-20.
[88]Ivi, p.121.
[89]Ivi, p.125.
[90]Ivi, pp.126-7.
[91]Ivi, p.136.
[92]Ivi, p.319.
[93]Ivi, p.321.
[94]Ivi, p.319.
[95]Ivi, pp.316-7.
[96]Ivi, p.199.
[97]Ivi, p.45.
[98]Ivi, p.379.
[99]Ivi, p.384.
[100]Ivi, p.385.
[101]Ivi, pp.550-1.
[102]Ivi, pp.569-71.
[103]Ivi, p.572.
[104]Ivi, p.575.
[105]Ivi, p.582.
[106]Colao, La pena di morte in Italia dalla giustizia di transizione alla crisi degli anni Settanta, p.19.
[107]Tessitore, Fascismo e Pena di Morte, pp.583.
[108]Gianluca Russo, Eccezione per eccezioni: il dibattito sulla pena di morte: 1967-1982. (Materiali per uno studio sui giuristi nell’Italia dell’emergenza), «Historia et Ius», 26, 2024, pp.1-48, p.15
[109]Ivi, p.13.
[110]Ivi, p.18.
[111]Ivi, p.25.
[112]Ivi, p.6.
[113]Ivi, pp.32-3.
[114]Ivi, p.35.
[115]Ivi, pp.39-40.
[116]Colao, La pena di morte in Italia dalla giustizia di transizione alla crisi degli anni Settanta, p.1.
[117]Mazzucca, Il Lungo Cammino della Pena, p.428.
[118]Ivi, p.425.
[119]Ivi, p.426.
[120]Ivi, p.428.
[121]Ivi, p.427.
[122]Ivi, p.436.
[123]Ivi, p.440.


